In Italia, in base al proprio stato di salute, chiunque può avere diritto ad aiuti che possono essere di tipo economico (ad esempio assegno o pensione di invalidità) e non economico (ad esempio riconoscimento di “soggetto portatore di handicap”, diritto all’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio al lavoro). Non fanno eccezione le persone affette da malattie reumatiche. Per la tutela dei propri diritti il malato reumatico si deve rivolgere alla sede competente per territorio:1) USL per quel che riguarda l’invalidità civile e/o la legge quadro 104/92 sull’handicap.
2) INPS per quel che riguarda l’invalidità pensionabile.Le differenze (tabella 1) riguardano, innanzi tutto, le leggi che le regolano e che sono la n.295/90 per l’invalidità civile e la 222/84 per l’invalidità pensionabile INPS; in secondo luogo, i richiedenti, cioè i soggetti che inoltrano la domanda, hanno diversa tipologia:1) nel caso della invalidità civile, i dipendenti dello stato ed ogni cittadino italiano, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa e cioè che lavori o abbia lavorato o che non abbia alcuna contribuzione.
2) nel caso della invalidità pensionabile, ogni lavoratore assicurato all’INPS e cioè ogni dipendente od autonomo iscritto obbligatoriamente all’INPS od ai fondi speciali gestiti dall’INPS che però possa far valere un “minimo contributivo” di 260 settimane delle quali 156 nell’ultimo triennio.Le domande devono essere compilate esclusivamente dal richiedente o da un patronato o rappresentante legale su appositi moduli rilasciati dall’organismo competente (USL o INPS); è necessario allegare una certificazione medica introduttiva, meglio se rilasciata dal sanitario o dalla struttura che ha in cura il paziente.
Dopo le necessarie pratiche di tipo amministrativo, il richiedente è invitato per essere sottoposto a visita medica presso la USL o presso l’INPS.
Se il paziente si trovasse in condizioni fisiche tali da non poter lasciare il domicilio, può inoltrare una richiesta di visita esterna che i sanitari competenti effettueranno appunto nel luogo indicato dall’ammalato (abitazione, domicilio o luogo di cura).
I medici della USL sono organizzati in una commissione, mentre quelli dell’INPS in una equipe; bisogna precisare che all’ interno della commissione USL o dell’equipe INPS è sempre presente lo specialista in medicina legale (o, nel caso dell’INPS, di uno specialista che abbia ruolo medico-legale) ed in medicina del lavoro.Nel caso dell’invalidità civile, ove ve ne sia l’opportunità, è possibile che i sanitari suddetti richiedano una consulenza o ad uno specialista in reumatologia operante presso la USL o ad una struttura reumatologica ospedaliera od universitaria. Se il soggetto è valutato dai medici INPS, ove non sia presente lo specialista reumatologo interno all’istituto, si può far riferimento ad una consulenza reumatologica esterna eseguita presso una struttura pubblica.
Benefici riconosciuti a chi viene giudicato invalido civile o INPS
Per l’invalidità civile vi sono molte gradualità (dal 34% al 100%) corrispondenti a diversi benefici (tabella 1). Per l’invalidità pensionabile INPS solo due (tabella 1): assegno di invalidità e pensione di inabilità rispettivamente corrispondenti in un certo senso al 67% ed al 100% dell’invalidità civile (per l’INPS il giudizio non è espresso in percentuale).In caso di non accoglimento della propria domanda, l’interessato ha la facoltà di inoltrare ricorso al Ministero del Tesoro per quel che riguarda l’invalidità civile e alla sede INPS per quel che riguarda l’invalidità pensionabile. In entrambe le eventualità si è sottoposti ad una nuova visita medico-legale che, se dovesse confermare il precedente giudizio, autorizza il richiedente a rivolgersi alla locale Pretura del lavoro. Il pretore del lavoro nomina un suo esperto, il consulente tecnico di ufficio o CTU che, riesaminando e rivalutando il caso, può confermare i precedenti giudizi avversi al richiedente o invitare la USL o l’INPS all’erogazione del beneficio richiesto.
Invalidità civile
Il medico che giudica in invalidità civile si riferisce alle tabelle allegate al DM 5.2.92 ove sono espressi dei valori percentuali; è logico però intuire come non possano essere previste tutte le varie manifestazioni o complicanze!
Per questo motivo ci si riferisce, per analogia, a forme morbose molto simili come deficit funzionale o entità clinica.
Ad ogni deficit funzionale od entità clinica può essere così attribuita una percentuale di invalidità.La commissione giudicante tuttavia non procede alla somma delle diverse percentuali ma ricorre al calcolo “a scalare”, particolare formula che serve a valutare la percentuale complessiva di riduzione della capacità lavorativa (che, naturalmente, non potrà mai essere superiore al 100%).
Invalidità pensionabile
Il medico dell’INPS non fa riferimento ad alcuna tabella (se non per puro orientamento, a quelle della invalidità civile) formulando il suo giudizio di invalidità sulla base di una valutazione della riduzione permanente della capacità di lavoro del soggetto in occupazioni confacenti alle sue attitudini.Facciamo alcuni esempi: un deficit articolare è molto più limitante per un bracciante agricolo o per un operaio piuttosto che per un impiegato; al contrario, un deficit visivo è più incidente in un soggetto che svolge un lavoro di precisione, ad esempio un orologiaio, piuttosto che per un usciere o per un assicuratore.
Quindi, in ambito INPS, è importante l’attività lavorativa del soggetto. Poiché la tipologia del lavoro del soggetto esaminato può essere estremamente varia, il deficit provocato da una malattia è difficile “tabellare”.
L’handicap
Qualunque persona affetta da una patologia invalidante, può essere riconosciuto come soggetto portatore di handicap e può godere di alcuni benefici previsti dalla apposita legge quadro 104/92 sull’handicap e alla quale si rimanda per una completa disamina (alcuni esempi: interventi per la cura e la riabilitazione precoce, fornitura di apparecchiature e protesi, eliminazione delle barriere architettoniche etc.). E’ corretto precisare che la definizione di persona handicappata è descritta dall’articolo 3, come segue: “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” La relativa domanda deve essere inoltrata alla USL di competenza con le stesse modalità valide per la pensione di invalidità civile; la commissione giudicante è in questo caso però integrata da un operatore sociale e da un esperto nel caso da esaminare, in servizio presso la USL. L’esperto, ove non sia presente il reumatologo, potrebbe essere un ortopedico o un internista.L’handicap corrisponde alla disabilità e la commissione in questi casi deve appunto valutare l’eventuale difficoltà nell’inserimento socio-lavorativo del soggetto. L’operatore sociale è inserito nella commissione valutatrice perché è appunto la figura professionale esperta nel formulare un giudizio complessivo sull’handicap.
TABELLA 1. Invalidità civile ed invalidità pensionabile INPS: modalità per la domanda, requisiti dei richiedenti e benefici per gli invalidi.
Invalidità e legge relativa |
Civile legge 295/90 |
INPS legge 222/84 |
domanda | presentata dal richiedente o tramite patronato alla USL di competenza | presentata dal richiedente o tramite patronato alla sede INPS di competenza |
richiedenti | dipendenti dello stato e tutti i cittadini italiani indipendentemente dalla loro condizione lavorativa (anche che non lavorino o non abbiano mai lavorato) | dipendenti ed autonomi iscritti obbligatoriamente all’INPS o ai fondi speciali gestiti dall’INPS e con un minimo contributivo di 260 settimane di cui 156 nell’ultimo triennio |
Soglie minime di invalidità | riconoscimenti | riconoscimenti |
34 % | invalido civile; protesi ed ausili | / |
46 % | iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio al lavoro se di età compresa fra i 18 e 55 anni | / |
67 % | esenzione parziale dal ticket | assegno di invalidità: riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (67%) |
74 % | pensione di invalidità civile (P.I.C.) | / |
100 % | P.I.C.+ esenzione totale dal ticket | pensione di inabilità (P.I.): assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (100%) |
100% | P.I.C. + indennità di accompagnamento: ai soggetti incapaci di attendere ai comuni atti della vita quotidiana o non deambulanti ( l.118/80 ) | P.I. + assegno di accompagnamento: ai soggetti abbisognevoli di assistenza continuativa per compiere gli atti quotidiani della vita o che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore |