E’ stato pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 33 del 08 febbraio 2013, ed è relativo alla “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329”.
Il Decreto è diretta conseguenza dell’Art. 4, comma 4 bis del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, il quale dispone che con Decreto del Ministro della Salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, e’ definito il periodo minimo di validita’ dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita’ di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.
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